CCNL 18 ottobre 2001 


Accordo per la disciplina sperimentale del telelavoro per il
personale amministrativo del comparto scuola 

(G.U. 3.12.2001 n. 281) 


A seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio dei

Ministri espresso in data 9 agosto 2001 sull'ipotesi di
accordo 
relativa alla disciplina sperimentale del telelavoro per il
personale amministrativo del comparto Scuola, nonche' della

certificazione positiva della Corte dei Conti espressa in
data 15 ottobre 2001, sulla attendibilita' dei costi per il
medesimo Accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti
di programmazione e di bilancio, il giorno 18 ottobre 2001

alle ore 12,30 ha avuto luogo l'incontro tra: 
l'ARAN nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni e i
rappresentanti delle Confederazioni sindacali: 
CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, e delle Organizzazioni Sindacali:

CGIL/SNS, CISL/Scuola, UIL/Scuola, CONFSAL//SNALS,
GILDA/UNAMS. 

Al termine le parti sottoscrivono l'allegato Accordo per la
disciplina sperimentale del Telelavoro per il personale

amministrativo del comparto Scuola. 


Art. 1 
Disciplina sperimentale del telelavoro 

1. Il presente Accordo si applica, a domanda, al personale

amministrativo non con funzioni apicali, in servizio nelle 
istituzioni scolastiche, delle istituzioni scolastiche
nell'ambito e con le modalita' stabilite dal CCNL quadro
sottoscritto il 23 marzo 2000, al fine di razionalizzare

l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di
gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.
In particolare trova applicazione per quanto concerne
l'assegnazione ai progetti di telelavoro l'art.4 del CCNQ

23-3-2000. 

2. Le relazioni sindacali relative al presente accordo sono
quelle previste dall'art.6 del CCNL 26-5-1999 e dall'art. 3
del CCNL 15-3-2001. 


3. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di
adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con
l'ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme
seguenti: 


a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione
dell'attivita' lavorativa dal domicilio del dipendente; 

b) altre forme del lavoro a distanza come il lavoro
decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre

forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in
alternanza, che comportano la effettuazione della prestazione
in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il
dipendente e' assegnato. 


4. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione,
installata e collaudata a cura e a spese delle Istituzioni 
scolastiche ed educative, sulle quali gravano i costi di
manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto peri

lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, puo' essere
installata una linea telefonica dedicata presso l'abitazione
con oneri di impianto e di esercizio a carico degli enti,
espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo

stesso progetto prevede l'entita' dei rimborsi, anche in forma
forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi
energetici e telefonici. 

5. Le istituzioni scolastiche presenteranno alle rispettive

Direzioni generali regionali specifici progetti di telelavoro
che 
potranno essere approvati purche' i relativi oneri trovino
copertura nelle risorse finanziarie iscritte nel bilancio

delle istituzioni scolastiche medesime. 


Art. 2 
Orario di lavoro 

1. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme

del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della
giornata a 
discrezione del dipendente in relazione all'attivita' da
svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il

dipendente deve essere messo a disposizione per comunicazioni
di servizio in due periodi di un'ora ciascuno concordati con
le istituzioni scolastiche ed educative nell'ambito
dell'orario di servizio; per il personale con rapporto di

lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo e' unico con
durata di un'ora. Per effetto della autonoma distribuzione
del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni
supplementari, straordinarie notturne o festive ne' permessi

brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario. 

2. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del
lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all'art. 6 c. 1,
ultimo periodo dell'accordo quadro del 23/3/2000, per "fermo

prolungato per cause strutturali", si intende una
interruzione del circuito telematico che non sia
prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata
lavorativa. 



Art. 3 
Formazione 

1. L' Amministrazione centrale definisce in sede di
contrattazione integrativa nazionale, le iniziative di

formazione che assumono carattere di specificita' e di
attualita' nell'ambito di quelle espressamente indicate
dall'art. 5 commi 5 e 6 dell'accordo quadro del 23/3/2000;
utilizza a tal fine, le risorse destinate al progetto di

telelavoro. 

2. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di
lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi,
le istituzioni attivano opportune iniziative di aggiornamento

professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il
reinserimento. 


Art. 4 
Copertura assicurativa 


Le Istituzioni, nell'ambito delle risorse destinate al
finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano
polizze 
assicurative per la copertura dei seguenti rischi: 


- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del
lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o
colpa grave; 

- danni a cose o persone, compresi i familiari del

lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature; 

La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneita'
dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attivita' e 
periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con

l'interessato i tempi e le modalita' di accesso presso il
domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai
sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 626/1994, e' inviata ad
ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonche' al

rappresentante per la sicurezza. 


Art. 5 
Criteri operativi 

1. La disciplina prevista dal presente Accordo mira ad

introdurre elementi di flessibilita' nei rapporti di lavoro,
con benefici di carattere sociale e individuale ed un
possibile incremento della produttivita' e miglioramento dei
servizi. 

Si dovra' verificare pertanto che, a fronte dei costi a
regime, l'introduzione del telelavoro comporti incrementi di
produttivita' e risparmi di spesa anche legati al
ridimensionamento della sede di lavoro, oltreche' di benefici

sociali e esternalita' positive, nonche' di miglioramento di
qualita' della vita, specie nei grandi centri urbani. Si dovra'
prevedere, di conseguenza, una attendibile, seppure
tendenziale, quantificazione da un lato, di tutte le spese e,

dall'altro, dei risparmi di spesa e dei benefici in termini
di maggiore produttivita' e di positive ricadute nel sistema
sociale, con una ponderata valutazione e coerenza della
compatibilita' economica- finanziaria complessiva. 



Art. 6 
Norma finale 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si
rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23/3/2000.