D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE,

90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei

lavoratori sul luogo di lavoro.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 43,
recante delega al Governo

per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE,

90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori

durante il lavoro;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della
delega legislativa

contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonche' delega
al Governo per l'attuazione

delle direttive particolari gia' adottate, ai sensi dell'art. 16, paragrafo
1, della direttiva 89/391/CEE,

successivamente alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 7 luglio 1994;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato

della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 16 settembre 1994;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
dell'Unione europea, di concerto con

i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del
lavoro e della previdenza sociale, della

sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e
per la funzione pubblica e gli affari

regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:



Artt.

TITOLO I:

Capo I - Disposizioni generali. . . . . . . . . 1 - 7

Capo II - Servizio di prevenzione e protezione . 8 - 11

Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei

lavoratori, pronto soccorso. . . . . . 12 - 15

Capo IV - Sorveglianza sanitaria . . . . . . . . 16 - 17

Capo V - Consultazione e partecipazione dei

lavoratori . . . . . . . . . . . . . . 18 - 20

Capo VI - Informazione e formazione dei

lavoratori . . . . . . . . . . . . . . 21 - 22

Capo VII - Disposizioni concernenti la pubblica

amministrazione. . . . . . . . . . . . 23 - 28

Capo VIII - Statistiche degli infortuni e delle

malattie professionali . . . . . . . . 29

TITOLO II - Luoghi di lavoro . . . . . . . . . . . 30 - 33

TITOLO III - Uso delle attrezzature di lavoro . . . 34 - 39

TITOLO IV - Uso dei dispositivi di protezione

individuale. . . . . . . . . . . . . . 40 - 46

TITOLO V - Movimentazione manuale dei carichi . . 47 - 49

TITOLO VI - Uso di attrezzature munite di

videoterminali . . . . . . . . . . . . 50 - 59

TITOLO VII - Protezione da agenti cancerogeni:

Capo I - Disposizioni generali. . . . . . . . . 60 - 61

Capo II - Obblighi del datore di lavoro. . . . . 62 - 68

Capo III - Sorveglianza sanitaria . . . . . . . . 69 - 72

TITOLO VIII - Protezione da agenti biologici:

Capo I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 - 77

Capo II - Obblighi del datore di lavoro. . . . . 78 - 85

Capo III - Sorveglianza sanitaria . . . . . . . . 86 - 88

TITOLO IX - Sanzioni . . . . . . . . . . . . . . . 89 - 94

TITOLO X - Disposizioni transitorie e finali. . . 95 - 98

Allegato I - Casi in cui e' consentito lo svolgimento diretto da

parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e

protezione dai rischi

Allegato II - Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi

di lavoro

Allegato III - Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai

fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale

Allegato IV - Elenco indicativo e non esauriente delle

attrezzature di protezione individuale

Allegato V - Elenco indicativo e non esauriente delle attivita' e

dei settori di attivita' per i quali puo' rendersi necessario

mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale

Allegato VI - Elementi di riferimento

Allegato VII - Prescrizioni minime

Allegato VIII - Elenco di sistemi, preparati e procedimenti

Allegato IX - Elenco esemplificativo di attivita' lavorative che

possono comportare la presenza di agenti biologici

Allegato X - Segnale di rischio biologico

Allegato XI - Elenco degli agenti biologici classificati

Allegato XII - Specifiche sulle misure di contenimento e sui

livelli di contenimento

Allegato XIII - Specifiche per processi industriali





(OMISSIS)





TITOLO VI

Uso di attrezzature munite di videoterminali

50. Campo di applicazione. - 1. Le norme del presente titolo si applicano
alle attivita' lavorative

che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.

2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:

a) ai posti di guida di veicoli o macchine;

b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;

c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione
da parte del pubblico;

d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione
prolungata in un posto di lavoro;

e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le
attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso
diretto di tale attrezzatura;

f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.



51. Definizioni. - 1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal
tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;

b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di
videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione
dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori
opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unita' a dischi,
il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia,
il piano di lavoro, nonche' l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;

c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di
videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore
consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54,
per tutta la settimana lavorativa.



52. Obblighi del datore di lavoro. - 1. Il datore di lavoro, all'atto della
valutazione del rischio di cui

all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;

c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi
riscontrati in base alle

valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della
combinazione della incidenza

dei rischi riscontrati.



53. Organizzazione del lavoro. - 1. Il datore di lavoro assegna le mansioni
e i compiti lavorativi
comportanti l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del
lavoro che consente di evitare
il piu' possibile la ripetitivita' e la monotonia delle operazioni.



54. Svolgimento quotidiano del lavoro. - 1. Il lavoratore, qualora svolga
la sua attivita' per almeno
quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attivita'
mediante pause ovvero
cambiamento di attivita'.

2. Le modalita' di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione
collettiva anche aziendale.

3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione
di cui al comma 1, il
lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni
centoventi minuti di applicazione
continuativa al videoterminale.

4. Le modalita' e la durata delle interruzioni possono essere stabilite
temporaneamente a livello
individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessita'.

5. E' comunque esclusa la cumulabilita' delle interruzioni all'inizio ed al
termine dell'orario di lavoro.

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di
attesa della risposta da parte
del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo
di lavoro, ove il lavoratore non
possa abbandonare il posto di lavoro.

7. La pausa e' considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario
di lavoro e, come tale, non e'

riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario
complessivo di lavoro.



55. Sorveglianza sanitaria. - 1. I lavoratori prima di essere addetti alle
attivita' di cui al presente
titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali
malformazioni strutturali e ad un
esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora
l'esito della visita medica ne
evidenzi la necessita', il lavoratore e' sottoposto ad esami specialistici.

2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i
lavoratori vengono classificati in:

a) idonei, con o senza prescrizioni;

b) non idonei.

3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori
che abbiano compiuto il
quarantacinquesimo anno di eta' sono sottoposti a visita di controllo con
periodicita' almeno biennale.

4. Il lavoratore e' sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta,
ogni qualvolta sospetta una
sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico
competente.

5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione
in funzione dell'attivita' svolta
e' a carico del datore di lavoro.



56. Informazione e formazione. - 1. Il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori informazioni, in

particolare per quanto riguarda:

a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello
stesso di cui all'art. 52;

b) le modalita' di svolgimento dell'attivita';

c) la protezione degli occhi e della vista.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a
quanto indicato al comma 1.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanita', stabilisce
con decreto una guida d'uso dei videoterminali.



57. Consultazione e partecipazione. - 1. Il datore di lavoro informa
preventivamente i lavoratori e
il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che
comportano mutamenti
nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attivita' di cui al
presente titolo.



58. Adeguamento alle norme. - 1. I posti di lavoro utilizzati
successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto devono essere conformi alle prescrizioni
dell'allegato VII.

2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto devono
essere adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro il 1° gennaio 1997.



59. Caratteristiche tecniche. - 1. Con decreto dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale,
della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva
permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie,
gli adattamenti di carattere
tecnico all'allegato VII in funzione del progresso tecnico, della
evoluzione delle normative e specifiche
internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature
dotate di videoterminali.





(OMISSIS)