DECRETO LEGISLATIVO
 31 marzo 1998, n. 114.
 pubblicato Gazzetta Ufficiale 80/R
 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
 dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 (omissis)

 Art. 21.
 Commercio elettronico
 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
 promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni
 volte a:
 a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
 b) tutelare gli interessi dei consumatori; c) promuovere lo sviluppo di
 campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed
 operatori del servizio;
 d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la
 competitivita' globale delle imprese, con particolare riferimento alle
 piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
 e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualita' volte
 a garantire l'affidabilita' degli operatori e ad accrescere la fiducia
 del consumatore;
 f) garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione e
 negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio
 elettronico.
 2. Per le azioni di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del
 commercio e dell'artigianato puo' stipulare convenzioni e accordi di
 programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonche' con
 associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.

 Titolo VII
 Sanzioni
 (omissis)